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 Statuto                       
 Satzungen                                              

 

Tennis Club Comune di Bolzano/Gemeinde Bozen

Associazione Sportiva Dilettantistica - Amateursportverein 

 

STATUTO 

 

Articolo 1 – Costituzione 

E‘ costituita un’Associazione Sportiva sotto la denominazione di Tennis Club Comune di Bolzano/Gemeinde Bozen - Associazione Sportiva Dilettantistica/Amateursportverein, a norma dell’articolo 18 della Costituzione e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi delle disposizioni di cui all‘articolo 90 - comma 17 della Legge 27.12.2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, che nel proseguio del presente Statuto e` indicata con il termine „Associazione“. 

 

Articolo 2 – Sede 

L’Associazione ha sede in Bolzano - Viale P.E. di Savoia 11 A. 

 

Articolo 3 – Scopi 

L’Associazione e` senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza. 

L’Associazione ha come finalita` lo sviluppo, la propaganda, l’organizzazione e la disciplina dello sport del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano attraverso: 

a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un campionato nazionale individuale od a squadre; 

ovvero 

b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato. 

L’Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attivita` agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 

 

Articolo 4 – Manifestazioni - Eventi 

L’Associazione ha, inoltre, tra le sue finalita`, l’organizzazione di manifestazioni sociali e culturali, ospitando anche eventi di carattere socio-culturale. 

 

Articolo 5 – Durata 

La durata dell’Associazione e` illimitata. 

 

Articolo 6 – Affiliazione alla F.I.T. 

L’Associazione e` affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per se e per i suoi associati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonche` la normativa C.O.N.I. 

L’Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidamente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati. 

 

Articolo 7 – Riconoscimento di Associazione Sportiva 

L’Associazione e` riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. 

Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengono imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T. 

 

Articolo 8 – Organi sociali 

Gli Organi sociali sono: 

a) l’Assemblea; 

b) il Presidente; 

c) il Consiglio Direttivo; 

d) il Collegio dei Revisori; 

e) il Collegio dei Probiviri. 

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

Articolo 9 – Assemblea 

L‘Assemblea degli associati e` sovrana; e` convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio Direttivo, con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di riunione, nonche` mediante affissione nel medesimo termine, dell‘avviso predetto presso la sede sociale. 

L‘avviso deve contenere la sede, la data, l‘ora e l‘elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell‘Assemblea. 

L‘Assemblea in seduta ordinaria e` convocata entro il quarto mese di ciascun anno. 

La convocazione dell‘Assemblea puo` avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Presidente o di almeno cinque componenti del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno la meta` degli associati aventi diritto. 

 

Articolo 10 – Partecipazione all‘Assemblea 

Hanno diritto di partecipare all‘Assemblea, con diritto di voto, gli associati (Soci Ordinari, Soci Under maggiorenni, Presidente Onorario e Soci Onorari), in regola con il pagamento dei contributi associativi. 

La partecipazione dell‘associato all’Assemblea e` strettamente personale. E’ prevista la possibilita` di delega solo ad altri associati aventi diritto al voto. Ciascun associato, tuttavia, puo` essere portatore di una sola delega. 

 

Articolo 11 – Costituzione dell‘Assemblea 

L‘Assemblea in seduta ordinaria e` validamente costituita: 

a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta` degli associati, aventi diritto al voto; 

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto. 

L‘Assemblea in seduta straordinaria e` validamente costituita: 

a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati, aventi diritto al voto; 

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto. 

 

Articolo 12 – Attribuzione dell‘Assemblea 

Sono compiti dell‘Assemblea in seduta ordinaria: 

a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull‘attivita` dell`anno trascorso; 

b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, il Presidente Onorario ed i Soci Onorari; 

c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo; 

d) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati. 

Sono compiti dell`Assemblea in seduta straordinaria: 

a) deliberare le modificazioni statutarie; 

b) deliberare lo scioglimento dell‘Associazione e le modalita`di liquidazione. 

Le proposte degli associati debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell‘Ordine del Giorno nell‘avviso di convocazione dell‘Assemblea. 

 

Articolo 13 – Approvazione delle deliberazioni assembleari 

Le deliberazioni dell‘Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della meta` piu` uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti). 

Le deliberazioni dell‘Assemblea in seduta straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. 

I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell‘Associazione, previa affissione nei locali dell‘Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all‘Assemblea. 

 

Articolo 14 – Eleggibilita`- Incompatibilita 

Àlle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati maggiorenni. 

I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri non possono rivestire altre cariche associative. 

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di tre anni. 

Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili. 

 

Articolo 15 – Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo e` composto da otto Consiglieri. 

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, distribuendo inoltre le altre cariche sociali. 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione partecipano almeno cinque dei suoi componenti. Esse sono prese con voto favorevole della  maggioranza dei presenti. In caso di parita` di voti favorevoli e contrari e` decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente. 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all`anno. Su convocazione del Presidente, puo` riunirsi, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno la meta` dei Consiglieri. 

Nel caso di rinuncia alla carica, subentra di diritto, al posto del rinunciatario, chi nella graduatoria dei voti ottenuti segue immediatamente gli eletti. Detta norma e` applicabile anche al Collegio dei Revisori ed a quello dei Probiviri. 

 

Articolo 16 – Attribuzione del Consiglio Direttivo 

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all‘organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell`Associazione. 

Tra l‘altro il Consiglio Direttivo: 

a) predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all‘Assemblea, la relazione sull‘attivita` associativa ed i programmi dell‘attivita` da svolgere; 

b) determina l‘ammontare dei contributi degli associati; 

c) stabilisce la data e l‘Ordine del Giorno dell‘Assemblea; 

d) esegue le deliberazioni dell‘Assemblea; 

e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l‘organizzazione dell‘attivita` associativa; 

f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell‘Associazione; 

g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l‘Associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea: 

h) delibera in ordine alla gestione economico-finanziaria del Circolo ed e` facoltizzato ad effettuare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

i) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati. 

 

Articolo 17 – Il Presidente 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell‘Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potesta` di delega, coordina l‘attivita` per il regolare funzionamento dell‘Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d‘urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. 

 

Articolo  18 – Il Vice Presidente 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni. 

 

Articolo 19 – Il Segretario 

Il Segretario da` esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo ed adempie a tutte le mansioni di segreteria. 

 

Articolo 20 - Il Tesoriere 

Il Tesoriere si incarica dell‘esazione delle entrate, della tenuta e dell‘aggiornamento del libro degli associati. 

 

Articolo 21 – Il Collegio dei Revisori 

Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, viene eletto dall‘Assemblea ed esercita il controllo sulla gestione amministrativa-contabile del Circolo. 

 

Articolo 22 – Il Collegio dei Probiviri 

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall‘Assemblea ed e` composto da tre membri. 

Al Collegio dei Probiviri il Presidente dell‘Associazione puo` demandare il compito di risolvere le vertenze sorte tra i soci, tra i soci e l‘Associazione, nonche` i conflitti di competenza tra i Consiglieri ed i vari organi. 

 

Articolo 23 – Il Presidente Onorario 

E` eletto dall‘Assemblea e scelto fra le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo sportivo o sociale e che abbiano sempre operato nell‘interesse supremo del Circolo. 

 

Articolo 24 – Soci Onorari 

Sono eletti dall‘Assemblea e scelti fra le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo sportivo o sociale e che abbiano sempre operato nell‘interesse supremo del Circolo. 

 

Articolo 25 – Associati 

L‘Associazione e` composta da associati ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell‘ambito delle disposizioni del presente statuto. 

 

 

 

 

I Soci si distinguono: 

a) Soci Ordinari; 

b) Soci Under; 

c) Presidente Onorario; 

d) Soci Onorari; 

e) Soci Frequentatori. 

Vengono definiti Soci Ordinari tutti gli associativi che praticano lo sport del tennis; Soci Under quelli che praticano lo sport del tennis ma che non hanno compiuto i 18 anni; Presidente Onorario e Soci Onorari coloro che vengono eletti come tali dall‘Assemblea ed infine Soci Frequentatori tutti coloro che non praticano lo sport del tennis, ma che abitualmente frequentano il Circolo. 

 

Articolo 26 – Ammissione all‘Associazione 

L‘ammissione all‘Associazione e` subordinata alle seguenti condizioni: 

a) presentazione della domanda; 

b) pagamento dei contributi associativi; 

c) accettazione senza riserve del presente statuto; 

d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 27 – Tesseramento alla F.I.T. 

Tutti gli associati praticanti lo sport del tennis devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell‘Associazione. 

 

Articolo 28 – Cessazione di appartenenza all‘Associazione 

La qualifica di associato si perde: 

a) per dimissioni presentate per iscritto; 

b) per morosita` secondo i termini fissati dal regolamento associativo; 

c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli. 

Il provvedimento e` comunicato all‘interessato a mezzo lettera raccomandata. 

Il Consiglio Direttivo puo` anche emettere provvedimenti di sospensione. 

 

Articolo 29 – Fondo comune – Entrate 

Il Fondo comune e` costituito: 

a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione; 

b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all‘Associazione; 

c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara. 

Le entrate annuali dell‘Associazione sono costituite: 

a) dai contributi degli associati; 

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune. 

 

Articolo 30 – Contributi degli Associati 

Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall‘Associazione alle scadenze e con le modalita` da essa indicate. 

Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedono nei dieci giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto. 

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre un mese comporta la radiazione dell‘associato inadempiente, deliberata dal Consiglio Direttivo. 

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. 

 

Articolo 31 – Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo 

L`esercizio dell`Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

Entro quattro mesi dalla chiusura dell`esercizio il Presidente dell`Associazione deve sottoporre all`approvazione dell`Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all`attivita` complessivamente svolta, nonche` il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalita` di quello consuntivo, relativo all`attivita` che si intende svolgere. 

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell`Associazione per i quindici giorni che precedono l`Assemblea convocata  per  l`approvazione,  a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione. 

I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell`articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e devono restare affissi presso la sede dell`Associazione per tutto l`esercizio al quale si riferiscono. 

 

 

 

 

Articolo 32 – Reinvestimento degli avanzi di gestione 

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell‘ambito delle finalita` di cui all‘articolo 3. 

Durante la vita dell‘Associazione e` vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonche` fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. 

 

Articolo 33 – Provvedimenti disciplinari 

Sia la F.I.T. sia l‘Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 34 e 35 indipendentemente l‘una dall‘altra. 

 

Articolo 34 – Provvedimenti disciplinari dell‘Associazione 

I provvedimenti disciplinari che puo` adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati sono: 

a) ammonizione; 

b) sospensione a termine; 

c) radiazione. 

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell‘addebito e deve garantire il diritto di difesa dell‘incolpato. 

 

Articolo 35 – Provvedimenti disciplinari della F.I.T. 

Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico: 

a) dell‘Associazione; 

b) degli amministratori dell‘Associazione; 

c) dei tesserati F.I.T. dell‘Associazione. 

 

Articolo 36 – Responsabilita` dell‘Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T. 

L‘Associazione e` tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T. 

 

Articolo 37 – Collegio arbitrale 

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l‘Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. 

Essi si impegnano, altresi`, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell‘articolo 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attivita` sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi. 

Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 61 e 62 dello statuto e gli articoli 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis. 

 

Articolo 38 – Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria 

L‘Associazione, dal momento della affiliazione, e gli associati, dal momento dell‘ammissione all‘Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T. 

 

Articolo 39 – Indisponibilita` del patrimonio dell‘Associazione 

In nessun caso puo` farsi luogo alla restituzione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative. 

In ipotesi di scioglimento per qualunque causa e` fatto obbligo all‘Associazione di devolvere il patrimonio esistente, al fine di perseguire finalita` sportive di utilita` generale, ad Enti e ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attivita` sportiva, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. 

 

Articolo 40 – Richiamo normativo 

Per tutto quanto non specificatamente contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI ed in subordine le norme del Codice Civile e delle leggi in materia. 

 

 

Bolzano, 10 novembre 2016 

 

 

 

 

Il presente Statuto e` stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 28.09.2016 

e dall’Assemblea Generale dei Soci il 10.11.2016. 

 

 

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