Tennis Club Comune di
Bolzano/Gemeinde Bozen
Associazione Sportiva
Dilettantistica - Amateursportverein
STATUTO
Articolo 1 –
Costituzione
E‘ costituita
un’Associazione Sportiva sotto la denominazione di Tennis Club Comune di Bolzano/Gemeinde Bozen
- Associazione Sportiva Dilettantistica/Amateursportverein, a norma dell’articolo 18 della
Costituzione e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi delle disposizioni di
cui all‘articolo 90 - comma 17 della Legge 27.12.2002 n. 289 e successive modifiche ed
integrazioni, che nel proseguio del presente Statuto e` indicata con il termine
„Associazione“.
Articolo 2 –
Sede
L’Associazione ha sede in
Bolzano - Viale P.E. di Savoia 11 A.
Articolo 3 –
Scopi
L’Associazione e` senza
fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di
razza.
L’Associazione ha come
finalita` lo sviluppo, la propaganda, l’organizzazione e la disciplina dello sport del tennis a
carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano attraverso:
a) la partecipazione, con
propri tesserati, ad almeno un campionato nazionale individuale od a squadre;
ovvero
b) la partecipazione, con
propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
L’Associazione si impegna
a svolgere almeno una delle attivita` agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun
anno.
Articolo 4 –
Manifestazioni - Eventi
L’Associazione ha,
inoltre, tra le sue finalita`, l’organizzazione di manifestazioni sociali e culturali, ospitando
anche eventi di carattere socio-culturale.
Articolo 5 –
Durata
La durata
dell’Associazione e` illimitata.
Articolo 6 – Affiliazione
alla F.I.T.
L’Associazione e`
affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per se e per i
suoi associati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti
organi federali, nonche` la normativa C.O.N.I.
L’Associazione si impegna,
inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni
federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di
quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento,
anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T. I componenti del Consiglio
Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente
e solidamente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri
affiliati.
Articolo 7 –
Riconoscimento di Associazione Sportiva
L’Associazione e`
riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per
delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
Si obbliga a mantenere le
caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le
modificazioni che vengono imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.
Articolo 8 – Organi
sociali
Gli Organi sociali
sono:
a)
l’Assemblea;
b) il
Presidente;
c) il Consiglio
Direttivo;
d) il Collegio dei
Revisori;
e) il Collegio dei
Probiviri.
Tutte le cariche sociali
sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso
delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse
dell’Associazione.
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Articolo 9 –
Assemblea
L‘Assemblea degli
associati e` sovrana; e` convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio Direttivo,
con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di riunione,
nonche` mediante affissione nel medesimo termine, dell‘avviso predetto presso la sede
sociale.
L‘avviso deve contenere la
sede, la data, l‘ora e l‘elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda
convocazione dell‘Assemblea.
L‘Assemblea in seduta
ordinaria e` convocata entro il quarto mese di ciascun anno.
La convocazione
dell‘Assemblea puo` avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Presidente o di almeno
cinque componenti del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno la meta`
degli associati aventi diritto.
Articolo 10 –
Partecipazione all‘Assemblea
Hanno diritto di
partecipare all‘Assemblea, con diritto di voto, gli associati (Soci Ordinari, Soci Under
maggiorenni, Presidente Onorario e Soci Onorari), in regola con il pagamento dei contributi
associativi.
La partecipazione
dell‘associato all’Assemblea e` strettamente personale. E’ prevista la possibilita` di delega
solo ad altri associati aventi diritto al voto. Ciascun associato, tuttavia, puo` essere
portatore di una sola delega.
Articolo 11 – Costituzione
dell‘Assemblea
L‘Assemblea in seduta
ordinaria e` validamente costituita:
a) in prima convocazione,
con la presenza di almeno la meta` degli associati, aventi diritto al voto;
b) in seconda
convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al
voto.
L‘Assemblea in seduta
straordinaria e` validamente costituita:
a) in prima convocazione,
con la presenza di almeno due terzi degli associati, aventi diritto al voto;
b) in seconda
convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al
voto.
Articolo 12 – Attribuzione
dell‘Assemblea
Sono compiti
dell‘Assemblea in seduta ordinaria:
a) approvare la relazione
del Consiglio Direttivo sull‘attivita` dell`anno trascorso;
b) eleggere i componenti
del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, il Presidente
Onorario ed i Soci Onorari;
c) approvare il rendiconto
preventivo e quello consuntivo;
d) decidere su tutte le
questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli
associati.
Sono compiti
dell`Assemblea in seduta straordinaria:
a) deliberare le
modificazioni statutarie;
b) deliberare lo
scioglimento dell‘Associazione e le modalita`di liquidazione.
Le proposte degli
associati debbono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite
nell‘Ordine del Giorno nell‘avviso di convocazione dell‘Assemblea.
Articolo 13 – Approvazione
delle deliberazioni assembleari
Le deliberazioni
dell‘Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con
il voto favorevole della meta` piu` uno dei voti espressi (esclusi gli
astenuti).
Le deliberazioni
dell‘Assemblea in seduta straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere
approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.
I verbali assembleari sono
conservati a cura del Presidente dell‘Associazione, previa affissione nei locali
dell‘Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli
aventi diritto a partecipare all‘Assemblea.
Articolo 14 –
Eleggibilita`- Incompatibilita
Àlle cariche associative
possono essere eletti soltanto gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri non possono rivestire altre
cariche associative.
Tutti gli incarichi sono a
titolo gratuito ed hanno la durata di tre anni.
Le cariche e gli incarichi
sono riconfermabili.
Articolo 15 – Consiglio
Direttivo
Il Consiglio Direttivo e`
composto da otto Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo
elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, distribuendo inoltre le altre cariche
sociali.
Le deliberazioni del
Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione partecipano almeno cinque dei suoi
componenti. Esse sono prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita` di voti
favorevoli e contrari e` decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice
Presidente.
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Il Consiglio Direttivo si
riunisce almeno due volte all`anno. Su convocazione del Presidente, puo` riunirsi, in seduta
straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno la
meta` dei Consiglieri.
Nel caso di rinuncia alla
carica, subentra di diritto, al posto del rinunciatario, chi nella graduatoria dei voti ottenuti
segue immediatamente gli eletti. Detta norma e` applicabile anche al Collegio dei Revisori ed a
quello dei Probiviri.
Articolo 16 – Attribuzione
del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo
sono devolute tutte le attribuzioni relative all‘organizzazione ed alla gestione amministrativa
e tecnica dell`Associazione.
Tra l‘altro il Consiglio
Direttivo:
a) predispone il
rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all‘Assemblea, la relazione
sull‘attivita` associativa ed i programmi dell‘attivita` da svolgere;
b) determina l‘ammontare
dei contributi degli associati;
c) stabilisce la data e
l‘Ordine del Giorno dell‘Assemblea;
d) esegue le deliberazioni
dell‘Assemblea;
e) emana i regolamenti
interni e di attuazione del presente statuto per l‘organizzazione dell‘attivita`
associativa;
f) approva i programmi
tecnici ed organizzativi dell‘Associazione;
g) amministra il
patrimonio associativo, gestisce l‘Associazione e decide tutte le questioni associative che non
siano di competenza dell’Assemblea:
h) delibera in ordine alla
gestione economico-finanziaria del Circolo ed e` facoltizzato ad effettuare atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione;
i) delibera i
provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.
Articolo 17 – Il
Presidente
Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell‘Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potesta` di
delega, coordina l‘attivita` per il regolare funzionamento dell‘Associazione, adotta i
provvedimenti a carattere d‘urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima
riunione successiva.
Articolo 18 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le
funzioni.
Articolo 19 – Il
Segretario
Il Segretario da`
esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del
Consiglio medesimo ed adempie a tutte le mansioni di segreteria.
Articolo 20 - Il
Tesoriere
Il Tesoriere si incarica
dell‘esazione delle entrate, della tenuta e dell‘aggiornamento del libro degli
associati.
Articolo 21 – Il Collegio
dei Revisori
Il Collegio dei Revisori,
composto da tre membri, viene eletto dall‘Assemblea ed esercita il controllo sulla gestione
amministrativa-contabile del Circolo.
Articolo 22 – Il Collegio
dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri
viene eletto dall‘Assemblea ed e` composto da tre membri.
Al Collegio dei Probiviri
il Presidente dell‘Associazione puo` demandare il compito di risolvere le vertenze sorte tra i
soci, tra i soci e l‘Associazione, nonche` i conflitti di competenza tra i Consiglieri ed i vari
organi.
Articolo 23 – Il
Presidente Onorario
E` eletto dall‘Assemblea e
scelto fra le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo sportivo o sociale
e che abbiano sempre operato nell‘interesse supremo del Circolo.
Articolo 24 – Soci
Onorari
Sono eletti dall‘Assemblea
e scelti fra le persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo sportivo o
sociale e che abbiano sempre operato nell‘interesse supremo del Circolo.
Articolo 25 –
Associati
L‘Associazione e` composta
da associati ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell‘ambito delle disposizioni
del presente statuto.
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I Soci si
distinguono:
a) Soci
Ordinari;
b) Soci
Under;
c) Presidente
Onorario;
d) Soci
Onorari;
e) Soci
Frequentatori.
Vengono definiti Soci
Ordinari tutti gli associativi che praticano lo sport del tennis; Soci Under quelli che
praticano lo sport del tennis ma che non hanno compiuto i 18 anni; Presidente Onorario e Soci
Onorari coloro che vengono eletti come tali dall‘Assemblea ed infine Soci Frequentatori tutti
coloro che non praticano lo sport del tennis, ma che abitualmente frequentano il
Circolo.
Articolo 26 – Ammissione
all‘Associazione
L‘ammissione
all‘Associazione e` subordinata alle seguenti condizioni:
a) presentazione della
domanda;
b) pagamento dei
contributi associativi;
c) accettazione senza
riserve del presente statuto;
d) accettazione della
domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
Articolo 27 – Tesseramento
alla F.I.T.
Tutti gli associati
praticanti lo sport del tennis devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura
dell‘Associazione.
Articolo 28 – Cessazione
di appartenenza all‘Associazione
La qualifica di associato
si perde:
a) per dimissioni
presentate per iscritto;
b) per morosita` secondo i
termini fissati dal regolamento associativo;
c) per radiazione
pronunciata dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al
regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli.
Il provvedimento e`
comunicato all‘interessato a mezzo lettera raccomandata.
Il Consiglio Direttivo
puo` anche emettere provvedimenti di sospensione.
Articolo 29 – Fondo comune
– Entrate
Il Fondo comune e`
costituito:
a) dalle quote di
partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento
al fondo iniziale di dotazione;
b) da tutti i beni mobili
ed immobili appartenenti all‘Associazione;
c) dai trofei aggiudicati
definitivamente in gara.
Le entrate annuali
dell‘Associazione sono costituite:
a) dai contributi degli
associati;
b) da ogni altra entrata
che concorra ad incrementare il fondo comune.
Articolo 30 – Contributi
degli Associati
Ogni associato deve
versare i contributi stabiliti dall‘Associazione alle scadenze e con le modalita` da essa
indicate.
Gli associati che, a
seguito di invito scritto, non provvedono nei dieci giorni successivi alla comunicazione al
pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni
diritto.
Il protrarsi del mancato
pagamento dei contributi scaduti per oltre un mese comporta la radiazione dell‘associato
inadempiente, deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le quote di partecipazione
non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte.
Articolo 31 – Rendiconto
consuntivo e rendiconto preventivo
L`esercizio
dell`Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla
chiusura dell`esercizio il Presidente dell`Associazione deve sottoporre all`approvazione
dell`Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all`attivita` complessivamente
svolta, nonche` il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalita` di quello
consuntivo, relativo all`attivita` che si intende svolgere.
I rendiconti devono
restare depositati presso la sede dell`Associazione per i quindici giorni che precedono
l`Assemblea convocata per l`approvazione, a
disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
I rendiconti regolarmente
approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell`articolo 22 del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 600 e devono restare affissi presso la sede dell`Associazione per tutto l`esercizio al
quale si riferiscono.
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Articolo 32 –
Reinvestimento degli avanzi di gestione
Gli eventuali avanzi di
gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere
reinvestiti nell‘ambito delle finalita` di cui all‘articolo 3.
Durante la vita
dell‘Associazione e` vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili od avanzi
di gestione, nonche` fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposte dalla legge.
Articolo 33 –
Provvedimenti disciplinari
Sia la F.I.T. sia
l‘Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 34 e
35 indipendentemente l‘una dall‘altra.
Articolo 34 –
Provvedimenti disciplinari dell‘Associazione
I provvedimenti
disciplinari che puo` adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati
sono:
a)
ammonizione;
b) sospensione a
termine;
c)
radiazione.
Il provvedimento
disciplinare ha inizio con la contestazione dell‘addebito e deve garantire il diritto di difesa
dell‘incolpato.
Articolo 35 –
Provvedimenti disciplinari della F.I.T.
Gli organi di giustizia
della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
a)
dell‘Associazione;
b) degli amministratori
dell‘Associazione;
c) dei tesserati F.I.T.
dell‘Associazione.
Articolo 36 –
Responsabilita` dell‘Associazione per i provvedimenti disciplinari della
F.I.T.
L‘Associazione e` tenuta a
rispettare ed a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli
organi della F.I.T.
Articolo 37 – Collegio
arbitrale
Gli associati si impegnano
a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l‘Associazione e fra loro
per motivi dipendenti dalla vita associativa.
Essi si impegnano,
altresi`, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che
possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell‘articolo 809 del Codice di Procedura Civile,
che siano originate dalla loro attivita` sportiva od associativa e che non rientrino nella
competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.
Per quanto riguarda la
composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli
articoli 61 e 62 dello statuto e gli articoli 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della
Federazione Italiana Tennis.
Articolo 38 – Vincolo di
giustizia – Clausola compromissoria
L‘Associazione, dal
momento della affiliazione, e gli associati, dal momento dell‘ammissione all‘Associazione
stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria
previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.
Articolo 39 –
Indisponibilita` del patrimonio dell‘Associazione
In nessun caso puo` farsi
luogo alla restituzione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione
oppure a titolo di quote associative.
In ipotesi di scioglimento
per qualunque causa e` fatto obbligo all‘Associazione di devolvere il patrimonio esistente, al
fine di perseguire finalita` sportive di utilita` generale, ad Enti e ad Associazioni che
perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attivita` sportiva, salvo diversa destinazione
imposta dalla Legge.
Articolo 40 – Richiamo
normativo
Per tutto quanto non
specificatamente contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e
dei regolamenti del CONI ed in subordine le norme del Codice Civile e delle leggi in
materia.
Bolzano, 10 novembre
2016
Il presente Statuto e`
stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 28.09.2016
e dall’Assemblea Generale
dei Soci il 10.11.2016.
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